vincolo di alienazione del fondo rustico è ridotto da 10 a
5 anni
art.
11, D.Lgs, 18.05.2001, n. 228
Dal
30.06.2001 le agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni da parte di
coltivatori diretti (persone che dedicano abitualmente la propria attività
alla lavorazione della terra e che impiegano manodopera familiare non inferiore
a un terzo di quella necessaria)
Le L.
604/1954, 454/1961 e 590/1965 dispongono che gli acquisti di terreni idonei
alla formazione e all’arrotondamento della proprietà coltivatrice scontano
l’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa, e l’imposta catastale
nella misura dell’uno per cento.
La L.
590/65 ha previsto che l’acquirente coltivatore diretto decade dal beneficio in
caso di alienazione volontaria o di cessazione della coltivazione diretta,
prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto.
L’art.
11, D.Lgs. 228/2001 riduce il vincolo di possesso e di coltivazione diretta del
fondo da dieci a cinque anni e stabilisce che il beneficio fiscale rimane
applicabile qualora, anche prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto,
il terreno agricolo venga trasferito o concesso al coniuge, ai parenti entro il
terzo grado e affini entro il secondo grado, i quali svolgano l’attività
agricola di cui all’art. 2135, c.c.
La norma
non richiede che i familiari beneficiari possiedano la qualifica di coltivatore
diretto.
Non viene
espressamente consentito il passaggio a favore di società costituite fra i
familiari che rappresenta un’ipotesi molto frequente, ma ci si potrebbe
arrivare in via interpretativa.
La
rivendita del terreno durante il quinquennio dall’acquisto non comporta la
decadenza dai benefici qualora il trasferimento sia effettuato a favore di
giovani agricoltori in conseguenza all’attuazione di politiche volte ad
agevolare l’insediamento giovanile e il prepensionamento.
La norma
non dispone che debba sussistere un grado di parentela fra alienante e
acquirente del terreno.
Norma transitoria
In via
transitoria, per quanto riguarda la riduzione del vincolo di possesso da dieci
a cinque, si ritiene che gli effetti decorrano per i terreni alienati (e non
acquistati) dopo il 30.06.2001: infatti, l’atto che fa scattare la decadenza è
l’alienazione (art. 7 della L. 604/1954).
L’ultimo
comma dell’art. 11 contiene una norma transitoria secondo la quale le
attenuazioni dei vincoli «si applicano anche agli atti di acquisto posti in
essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore
del decreto».
Si opina,
da ciò, che l’abolizione del vincolo
decennale si applica anche per il passato senza limiti di tempo.
Infatti,
il termine «almeno» è un avverbio di quantità ed esprime il livello minimo: la
norma transitoria sembra rivolta agli acquisti di terreni effettuati prima del
30.06.1996.
Per i
terreni acquistati dopo il 30.06.1996 le agevolazioni si applicano, dunque, se
il terreno rimane in possesso per almeno un quinquennio in quanto il periodo
minimo scade dopo l’entrata in vigore della nuova norma.
Per i
fondi rustici acquistati prima del 30.06.1996 la riduzione del vincolo
decennale è resa efficace dalla norma transitoria ancorché la cessione sia
intervenuta prima del 30.06.2001.
Ad esempio:
Un
terreno acquistato nel 1993 e rivenduto o concesso in affitto nel 1999, non
comporta il versamento dell’imposta di registro.
Manca a
questo riguardo una disposizione che regoli i rapporti pendenti.
Ne
consegue che se l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancata
impugnazione, nulla è rimborsabile al contribuente, mentre coloro che hanno
presentato ricorso presso le commissioni tributarie a nostro parere potranno
invocare l’annullamento della pretesa fiscale e l’eventuale rimborso delle
somme versate.
La norma
transitoria non contempla i casi di trasferimento dei terreni a favore del
coniuge, dei parenti e affini.
In questa
ipotesi, secondo la nuova disposizione, non c’è decadenza dai benefici fiscali,
anche se i passaggi intervengono durante il quinquennio dall’acquisto.
Ma questa
ipotesi pare non possa avere effetti retroattivi, se l’atto di acquisto è
successivo al 30.06.1996
CNN. 01.02.2002, Studio
Est.: Colucci, Forte, Giunchi,
Petrelli, Puri
La estinzione anticipata del mutuo
o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver
luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto
Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data
antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente
decreto.
La correlazione dei due commi,
mentre permette di affermare che gli acquisti stipulati prima del 1° luglio
1996 non sono più soggetti a decadenza, sembra importi che il periodo di
decadenza decennale permanga per gli acquisti effettuati nel quinquennio
precedente l’entrata in vigore della legge; come pure che la esclusione della
decadenza per le alienazioni a favore dei soggetti ivi indicati operi soltanto
per gli acquisti effettuati in data anteriore di almeno cinque anni la data di
entrata in vigore della legge (1° luglio 2001) oltre, ovviamente, a quelli
posti in essere dopo tale data.
Per inciso, in argomento di
decadenza dai benefici in oggetto, si rileva la tendenza, sia nella più recente
giurisprudenza che, in parte, nell’amministrazione finanziaria, di
interpretazioni normative meno rigide di quelle sostenute in passato.
Al riguardo vedansi:
Comm. Regionale di Bologna, Sez. XXII, 23.11.2000, n. 269,
che stabilisce la non decadenza dei benefici a seguito del decesso del
beneficiario;
r.m. 2310.2001 n. 165/E, che ritiene non si abbia causa di
revoca dei benefici in ipotesi di divisione del fondo.